Brutte (preventivabili) notizie per l‘Under18 Regionale del Città di Varese guidato da Davide Bottone. Il Giudice Sportivo ha accolto il ricorso presentato dal Gorla Minore a seguito della sfida valida per la 21^ giornata e vinta dai biancorossi 5-3 e decretato la vittoria gialloblù per 3-0 a tavolino.

Fatale per il Varese, l’aver effettuato un cambio al 32′ della ripresa visto che si è trattato della seste sostituzione a fronte di un limite di cinque. Il Gorla ha presentato immediatamente ricorso, mentre il Varese non ha inviato contro deduzioni: decisione inevitabile.
Di seguito il comunicato:

Dato atto che la società Gorla Minore con nota a mezzo mail pec in data 12.03.2023 ore 23.25 ha preannunciato ricorso e con nota a mezzo mail pec in data 13.03.2023 ore 19.55 ha inviato le motivazioni del ricorso in ordine della gara in oggetto; inviando nel contesto le motivazioni alla controparte.

Dato atto che con nota mail pec la segreteria del S.G.S. ha provveduto a comunicare alle società la data fissata per la pronuncia.

La società Gorla Minore propone formale ricorso avverso all’esito della gara e alla regolarità di svolgimento della stessa, per i seguenti motivi: al 32ºdel del 2º tempo la società Città di Varese effettuava la sesta sostituzione eccedendo il numero massimo di sostituzione previste dal regolamento. Per quanto sopra esposto, chiede che le venga inflitta la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara, e conseguentemente l’aggiudicazione della stessa a proprio favore.

La società Città di Varese non ha inviato contro deduzioni.

Dagli atti di gara risulta che al 32º del 2º del secondo tempo la società Città di Varese ha effettuato la sesta sostituzione, in quanto è stato
sostituito il calciatore (Colombo Timothi) nº11 con il calciatore (Puleo Samuele) nº15; pertanto dal 32º del secondo tempo la gara si è svolta
in modo irregolare. Così come previsto dal C.U. nº1 della L.N.D. dell’ 1.07.2022 per la categoria under 18.

Visto l’art.10 del C.G.S.
P.Q.S.
DELIBERA
a-di comminare la sanzione della perdita della gara alla società Città di Varese con il risultato di (0-3 ;
b-di accreditare la tassa ricorso se versata a favore della reclamante.

Redazione

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