Il consiglio dei ministri ha dato il via libera al decreto legge, la bozza del testo conferma che lo stato di emergenza sarà prorogato fino al 31 dicembre 2021. Dal 6 agosto sarà inoltre obbligatorio l’uso del green pass per accedere a determinate strutture.

Il green pass sarà necessario per i bar e i ristoranti al chiuso ma anche per palestre, cinema e teatri. Inoltre per andare allo stadio e ad altri eventi. Il Green pass per accedere dal 6 agosto (e non dal 5 come sembrava in un primo momento) a ristoranti ed altre attività ed eventi sarà valido per chi abbia avuto almeno una dose di vaccino, abbia fatto un tampone negativo nelle 48 ore precedenti o sia guarito dal Covid nei sei mesi precedenti. Le discoteche rimarranno chiuse. Per la classificazione delle fasce di colore varranno soprattutto le percentuali dei posti letti occupati e la soglia dell’occupazione delle terapie intensive.

QUESTO L’ESTRATTO DELL’ART 9-BIS DEL DECRETO LEGGE (Impiego certificazioni verdi COVID-19)

A far data dal 6 agosto 2021, è consentito in zona bianca esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all’articolo 9, comma 2, l’accesso ai seguenti servizi e attività:
a) servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio, di cui all’articolo 4, per il consumo al tavolo, al chiuso;
b) spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi, di cui all’articolo 5;
c) musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre, di cui all’articolo 5-bis;
d) piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, di cui all’articolo 6, limitatamente alle attività al chiuso;
e) sagre e fiere, convegni e congressi di cui all’articolo 7;
f) centri termali, parchi tematici e di divertimento;
g) centri culturali, centri sociali e ricreativi, di cui all’articolo 8-bis, comma 1, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione;
h) attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò, di cui all’articolo 8-ter;
i) concorsi pubblici.
Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nelle zone gialla, arancione e rossa, laddove i servizi e le attività di cui al comma 1 siano consentiti e alle condizioni previste per le singole zone.
Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale e ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato di concerto con i Ministri della salute, per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale, e dell’economia e delle finanze, sentito il garante per la protezione dei dati personali, sono individuate le specifiche tecniche per trattare in modalità digitale le predette certificazioni, per consentirne la verifica digitale assicurando contestualmente la protezione dei dati personali in esse contenuti. Nelle more dell’adozione del predetto decreto, per le finalità di cui al presente articolo possono essere utilizzate le certificazioni rilasciate in formato cartaceo.
I titolari o i gestori dei servizi e delle attività di cui al comma 1 sono tenuti a verificare che l’accesso ai predetti servizi e attività avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo comma 1. Le verifica delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell’articolo 9, comma 10. Il Ministro della salute con propria ordinanza può definire, eventuali, ulteriori misure necessarie in fase di attuazione della presente disposizione.”.

Redazione

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