Il decreto “Cura Italia” riconosce la corresponsione di un’indennità una tantum, a oggi limitatamente al mese di marzo, di euro 600,00 in relazione ai rapporti di collaborazione, di cui all’art. 67, comma 1, lett. m) del TUIR (i c.d. “compensi sportivi dilettantistici”).

Indennità per collaboratori sportivi

L’indennità è fruibile:

  • sia da parte dei titolari di rapporti di co.co.co di tipo amministrativo/gestionale,
  • che dei c.d. “sportivi dilettanti puri”, in possesso di lettera di incarico.

Tale indennità “non concorre alla formazione del reddito” e quindi, non dovrebbe nemmeno cumularsi ai fini della determinazione del “plafond” dei 10.000 euro annui di cui all’art. 69 del TUIR. Per la richiesta del contributo è necessario presentare apposita domanda alla societàSport & Salute S.p.A.”. La società ha già attivato un indirizzo email dedicato: curaitalia@sportesalute.eu.

Per info il sito web di riferimento è: https://www.sportesalute.eu/.


Condizioni per fruirne

E’ necessaria la pubblicazione di un Decreto ad hoc, che dovrà essere emanato entro 15 giorni, e che disciplinerà:

  • modalità di presentazione delle domande,
  • criteri di gestione del plafond di 50 milioni
  • e le forme di controllo e monitoraggio, anche sulla base dei dati risultanti dal “Registro CONI”.

Le condizioni per poter presentare la domanda sono le seguenti:

  • che il rapporto di collaborazione sportiva sia “già in essere alla data del 23 febbraio 2020”. Il D.M. di futura emanazione dovrà chiarire come tale requisito possa essere attestato, data l’assenza (fatta eccezione per i rapporti di co.co.co amministrativo gestionale) di comunicazioni obbligatorie ai centri per l’impiego;
  • che il beneficiario non percepisca altro reddito di lavoro.

autocertificazione cura italiaTale condizione dovrà essere confermata da un’autocertificazione del richiedente (a lato).

 

Dunque, la richiesta dell’indennità potrà essere operata dai soli collaboratori sportivi che svolgano esclusivamente l’attività sportiva dilettantistica.
Il richiamo ai redditi di lavoro potrebbe lasciare intendere che i soggetti che percepiscono redditi di diversa natura (redditi derivanti da pensioni, partecipazione in società, di capitale, da locazione ecc.) possano richiedere l’indennità, ma tale ipotesi appare in contrasto con la ratio della norma e dovrà essere chiarita dal Ministero.

La società Sport e Salute S.p.A., sulla base del registro di cui all’art. 7, comma 2, del decreto legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito in legge 27 luglio 2004, n. 186, acquisito dal Comitato Olimpico Nazionale (CONI) istruisce le domande secondo l’ordine cronologico di presentazione.

È probabile che lo sportivo che intenda richiedere l’indennità debba operare in favore di a.s.d./s.s.d. regolarmente iscritte al Registro CONI, e che sia in possesso di tesseramento con validità in corso. Ciò potrebbe comportare l’inammissibilità della domanda da parte dei soggetti non tesserati (si pensi ai dirigenti che percepiscono rimborsi spese forfettari perché dirigenti accompagnatori).


La procedura e il fondo di dotazione a disposizione

Fondo di dotazione limitato (50 milioni di euro): poiché l’indennità sarà erogata fino a una dotazione di 50 milioni di euro, – ammontare attribuito alla società Sport e Salute S.p.A. – è molto probabile che saranno soddisfatte solo le prime domande che perverranno in ordine cronologico.

Sarà quindi probabilmente organizzato un “click day”, in modalità telematica, al quale dovranno partecipare i singoli sportivi richiedenti l’indennizzo (e non le ASD/SSD in favore delle quali gli sportivi operano) secondo le modalità tecniche che saranno chiarite nel futuro Decreto.

Pare che l’ipotesi del “click day” per le indennità di 600 euro per gli altri contribuenti – avanzata dal Presidente INPS Tridico – possa anche essere rivista.
Le novità riguardano in particolare il bonus per i lavoratori autonomi iscritti nella gestione separata, gli iscritti nelle gestioni AGO (artigiani e commercianti) e nella gestione dei lavoratori dello spettacolo.
Non è chiaro se tale rivisitazione investa anche i collaboratori sportivi dilettanti.

Se fosse un click day, le prime 83.333 domande regolarmente pervenute troveranno soddisfazione. Nel “registro CONI” sono iscritte circa 100.000 società e associazioni sportive dilettantistiche. La percentuale di accoglimento delle domande tuttavia varierà dal numero di soggetti che in ogni associazione chiederà l’indennizzo. Qualora, invece venga scelta la via di un riparto complessivo tra tutte le domande presentate e l’ordine cronologico servirà solo a livello di determinazione delle tempistiche di rimborso, il plafond sarà ripartito tra tutti i soggetti richiedenti: in tal caso può essere ipotizzabile quantificare un’indennità media erogata di circa 100 euro cadauno.

Sarà l’emanando Decreto a chiarire questo aspetti.


Casi particolari ancora dubbi

Situazioni particolari, quali:

  • L’istruttore sportivo non dotato di qualifica riconosciuta dall’Organismo di Affiliazione di riferimento dell’associazione sportiva per il quale opera, e che, quindi, non è tesserato, ma che agisce sotto la direzione di un tecnico qualificato. Forse ne fruirà, ma il richiamo fatto dalla norma al Registro CONI fa nascere delle perplessità.
  • Il collaboratore sportivo che, in relazione al mese di marzo, ha già percepito il proprio compenso, potrà presentare la domanda? Forse sì, perché l’indennizzo è forfettario e destinato a coprire la perdita di reddito determinata dall’emergenza sanitaria.
  • Il collaboratore il cui compenso forfettario è inferiore ai 600 euro (ad es. 100 euro mensili), potrà fruirne?
  • Gli atleti (es. giocatori di serie A) che percepiscono compensi anche molto elevati, potranno richiedere il contributo? La norma sembra che conceda anche ad essi il contributo, anche se l’astensione è opportuna.
  • I soggetti che hanno un rapporto di lavoro in corso al 23 febbraio 2020, ma che effettivamente avrebbero espletato la propria opera solo in un secondo momento (ad es. istruttori dei centri sportivi estivi) ne fruiranno? Probabilmente sì.

A oggi è opportuno che i collaboratori sportivi interessati preparino, al fine di poter comprovare la veridicità di quanto dichiarato in sede di autocertificazione, la seguente documentazione:

  • copia delle lettere di incarico/contratti in essere per la corrente stagione sportiva;
  • copia delle quietanze/ricevute di incasso di tali compensi con data antecedente il 23 febbraio 2020;
  • copia del verbale del C.D. o dell’assemblea del sodalizio di determinazione dei compensi (se esistente);
  • copia del tesseramento (se esistente);
  • copia del certificato di iscrizione al Registro CONI dell’associazione o società sportiva in favore del quale operano, con indicazione del numero di affiliazione del sodalizio stesso c/o la FSN/EPS/DSA di riferimento per verifica (http://www.coni.it/it/registro-societa-sportive.html);
  • attestazione da parte del legale rappresentante della sussistenza del rapporto di collaborazione sportiva alla data del 23 febbraio 2020.


Indennità alternativa per collaboratori non sportivi dilettanti

Per i collaboratori non sportivi dilettanti” si applica l’art. 27: indennità professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa o l’art. 38 (indennità lavoratori dello spettacolo).

Deve trattarsi di:

  • liberi professionisti in possesso di partita IVA,
  • co.co.co iscritti alla gestione separata INPS,
  • non titolari di pensione,
  • e non iscritti in altre forme di previdenza obbligatorie (perché, ad es. lavoratori dipendenti o artigiani/commercianti),
  • dei medesimi soggetti iscritti al Fondo pensioni dei lavoratori dello spettacolo (gestione ex ENPALS)
  • che non siano titolari di rapporto di lavoro dipendente o di pensione alla data del 17 marzo 2020.

Tale indennità:

  • non concorrerà alla formazione del reddito (non sarà quindi tassata);
  • verrà erogata previa domanda da inoltrare all’INPS, che provvederà anche al controllo;
  • è sottoposta ad un limite massimo di spesa complessiva;
  • sarà erogata sulla base dell’ordine cronologico di arrivo delle domande, forse attraverso la procedura del click day.

I lavoratori interessati dovranno verificare di essere in possesso di un PIN dispositivo INPS o, qualora sprovvisti, richiederlo immediatamente.

È possibile accedere ai servizi online INPS anche con SPID di secondo livello o attraverso la Carta Nazionale dei Servizi (CNS).

Per i lavoratori iscritti alla gestione ex ENPALS è richiesto l’ulteriore requisito che abbiano “almeno 30 contributi giornalieri versati nell’anno 2019”; la verifica di tale requisito dipende da cosa è stato mensilmente comunicato dal committente, e a tal proposito:
• se la prestazione del professionista si è svolta in alcuni giorni specifici (es. uno stage, una dimostrazione) nella comunicazione avrebbe dovuto essere indicato il numero di giorni effettivi,
• se invece nella documentazione in base alla quale è stata fatta la comunicazione non è stato individuato il numero di giornate lavorate, le giornate vengono individuate dividendo il corrispettivo per il minimale giornaliero (48,74 euro nel 2019), nel limite dei giorni del mese.

 Redazione