Era il 23 aprile quando Ceresium Bisustum e Aurora Induno si affrontarono per la penultima giornata del campionato di Seconda Categoria girone Z. Alla formazione di Induno servivano punti preziosi per evitare i playout. La sentenza della Giustizia di Secondo Grado Territoriale ha condannato la società presieduta dal presidente Roberto Masini per il tentativo di combine e ieri la Lnd ha dato la stangata. Il numero uno dell’Aurora Induno è stato squalificato per 3 anni e 6 mesi, la squadra ha subito una penalizzazione di 5 punti (da scontare nel campionato in corso) e un’ammenda di 600 eruo. Stessa pena per Christian Rabolini (3 anni e 6 mesi) che all’epoca dei fatti era accompagnatore e giocatore della squadra.

Il presidente si pronuncia così: “Ho sempre dato tutto me stesso per il mondo del calcio cercando anche di trasmettere valori di lealtà sportiva ai nostri ragazzi – ci dice  -. La sentenza è assolutamente ingiusta e assurda. Mi incolpano di aver dato il mio numero di telefono al nostro direttore sportivo che, senza che io sapessi assolutamente nulla, si è incontrato con gli avversari in un bar in centro a Varese, io a quell’ora dormo a casa mia. Il presidente del Ceresium, il venerdì prima della gara,  mi aveva avvisato che sarebbe andato in Federazione a chiedere la presenza dei commissari di campo e io ho condiviso la sua scelta assicurando che la partita si sarebbe giocata correttamente. Ho poi preso le distanze da queste persone non confermando la collaborazione. Sono molto deluso da questa decisione, ora farò appello e andrò fino in fondo per uscire pulito da questa brutta storia. Sono amareggiato e deluso, lo ripeto, in questi quattro anni ho fatto tanti sacrifici per l’Induno e questo è il ringraziamento?”.

Di seguito la sentenza emessa sul Comunicato di giovedì 2 novembre:

Roberto MASINI, all’epoca dei fatti Presidente della società A.P.D. Aurora Induno per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 1bis, comma 1, del C.G.S., nonchè dell’art. 7, commi 1 e 2, del CGS, “perchè, in concorso con il Sig. Cristian Rabolini, dirigente accompagnatore della stessa società, commetteva direttamente e comunque consentiva che altri commettessero atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara Ceresium Bisustum – Aurora Induno prima della relativa disputa prevista per il giorno 23 aprile 2017, promettendo denaro e/o altre utilità al direttore sportivo della società Ceresium Bisustum, sig. Claudio Rota e, per il tramite di quest’ultimo, all’intera squadra, nonchè direttamente al calciatore della stessa società Souiai Marouane, qualora la partita in questione fosse stata giocata con scarso impegno dai calciatori della società ospitante, al fine di consentire alla società Aurora Induno di conseguire la vittoria per non incorrere nella fase dei Play Out, risultando fondamentale il conseguimento dei ire punti alla penultima giornata di campionato per ottenere la salvezza, poi raggiunta all’ultima giornata”;

Cristian RABOLINI, all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore ed anche calciatore della società A.P.D. Aurora Induno, responsabile della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 1bis, comma 1, del C.G.S. nonchè dell’art. 7, commi 1 e 2, del CGS, “perchè, in concorso con il sig. Roberto Masini, Presidente della stessa società, commetteva direttamente e comunque consentiva che altri commettessero atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara Ceresium Bisustum – Aurora Induno prima della relativa disputa prevista per il giorno 23 aprile 2017, promettendo denaro e/o altre utilità al direttore sportivo della società Ceresium Bisustum, sig. Claudio Rota e, per il tramite di quest’ultimo, all’intera squadra nonchè direttamente al calciatore della stessa società Souiai Marouane, qualora la partita in questione fosse stata giocata con scarso impegno dai calciatori della società ospitante, al fine di consentire alla società Aurora Induno di conseguire la vittoria per non incorrere nella fase dei Play Out, risultando fondamentale il conseguimento dei tre punti alla penultima giornata di campionato per ottenere la salvezza, poi raggiunta all’ultima giornata”;

A.P.B. AURORA INDUNO, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 4, commi 1 e 2, del C.G.S., attesa l’appartenenza a tale società, al momento della commissione dei fatti, del Presidente e del Dirigente Accompagnatore sopra deferiti e, comunque, nei cui confronti e nel cui interesse veniva espletata l’attività sopra contestata. Deferiva avanti Questo Tribunale Roberto MASINI, Cristian RABOLINI e A.P.B. Aurora Induno per rispondere dei comportamenti e della violazione delle norme indicate in epigrafe.
Il Tribunale Federale Territoriale, esperiti gli incombenti di rito, sentiti i deferiti in contraddittorio con il rappresentante della Procura Federale
– preso atto che il Rappresentante della Procura Federale chiedeva la condanna di Roberto MASINI e di Cristian RABOLINI ad anni 3 e mesi 6 di inibizione e della A.P.B. Aurora Induno a 6 punti di penalizzazione da scontarsi nella presente stagione sportiva;
– che i deferiti chiedevano l’assoluzione per non aver commesso il fatto, sostenendo di non aver commesso alcun illecito sportivo diretto ad alterare il risultato della gara Ceresium Bisustum – Aurora Induno del 23 aprile 2017;

OSSERVA
dagli atti e dai documenti del presente giudizio emerge che il Sig. Claudio Rota, tesserato della A.P.D. Ceresium Bisustum, è stato dapprima raggiunto in data 18 aprile 2017, presso il proprio esercizio commerciale sito in Besano (VA), da un soggetto di sesso maschile il quale a sua volta gli chiedeva se la squadra per la quale era tesserato voleva “giocarsi” la partita della domenica successiva in considerazione del fatto che la Ceresium era già salva mentre agli avversari della Aurora Induno servivano i tre punti per evitare i play out e che in data 20 aprile 2017 ha ricevuto una telefonata sulla sua utenza mobile Vodafone da parte del dirigente/calciatore della ADP Aurora Induno, Cristian Rabolini che gli aveva proposto una mangiata per tutta la squadra del Ceresium ed una somma di denaro non meglio precisata per far vincere la squadra Aurora Induno nella gara da disputare in data 23 aprile 2017.
E’ emerso altresì che il calciatore del Ceresium, Sig. Souiai Marouane, era stato avvicinato da soggetti non noti, che agivano per conto della A.P.D. Aurora Induno, al fine di assicurarsi lo scarso impegno dello stesso durante lo svolgimento della gara in questione.
Anche il Sig. Roberto Masini, Presidente della società A.P.D. Aurora Induno, ha ammesso di aver fornito il numero di telefono del Sig. Claudio Rota, dirigente del Ceresium, a Cristian Rabolini, contribuendo e/o permettendo, con ciò, a compiere atti finalizzati all’alterazione del risultato della gara.
Persino il Rabolini ha dichiarato di aver contatto telefonicamente il sig. Rota per sapere se fosse stata schierata o meno la squadra titolare nella gara in questione.
L’Art. 7, commi 1 e 2, del CGS dispone che “Il compimento, con qualsiasi mezzo, di atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara o di una competizione ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica costituisce illecito sportivo.
Le società e i soggetti di cui all’art. 1 bis, commi 1 e 5, che commettono direttamente o che consentono che altri compiano, a loro nome o nel loro interesse, i fatti di cui al comma 1 ne sono responsabili”.
Nel caso di specie, il Masini ed il Rabolini hanno commesso atti diretti ad alterare il risultato della gara Ceresium Bisustum – Aurora Induno del 23 aprile 2017, o quanto meno, con riferimento al Masini, ha consentito che il Rabolini potesse commettere tali atti.
Ed infatti il Masini, poco prima della predetta gara, ha fornito al Rabolini il cellulare del sig. Rota dirigente della Ceresium Bisustum ed il Rabolini ha chiamato il Rota per cercare di alterare la gara in favore dell’APD Aurora Induno.
Ne consegue la responsabilità degli stessi in ordine alla violazione del disposto di cui all’Art. 7, comma 1 e 2 del CGS, nonché dell’Art. 1 bis del CGS, unitamente alla società APD Aurora Induno, ai sensi dell’Art. 4, comma1, del CGS in relazione al comportamento tenuto dai propri tesserati.
Per questi motivi, il Tribunale Federale Territoriale,
Roberto MASINI ad anni 3 e mesi 6 di inibizione;
Cristian RABOLINI ad anni 3 e mesi 6 di inibizione;
la società A.P.B. Aurora Induno a punti 5 di penalizzazione da scontarsi nel campionato di appartenenza della prima squadra nella stagione sportiva 2017/2018, nonché all’ammenda di Euro 600,00

Michele Marocco