Partirà in salita la prossima stagione del Varese. La Procura Federale della FIGC ha stabilito una penalizzazione di 4 punti al club biancorosso dopo le vertenze presentate da Viscomi, Luoni, Gazo e Moretti nel mese di febbraio e non pagate entro i 30 giorni di tempo concessi. Il Varese, oltre al -4, dovrà pagare una multa di 2500 euro. Dunque nessuno sconto al club che ha collezionato un punto a vertenza.
In più è stata stabilita un’inibizione di 9 mesi per l’ex amministratore delegato e legale rappresentante del Varese Calcio Srl, Paolo Basile, che nel frattempo ha ceduto la società a Claudio Benecchi. Il nuovo club ha provveduto a sanare tutte le vertenze per potersi iscrivere al campionato di Eccellenza e presentare la domanda di ripescaggio in D che è già stata accolta. A questo punto però il punteggio in graduatoria dei biancorossi si abbasserà drasticamente.
La comunicazione è arrivata oggi da parte della Procura Federale che ha diramato il comunicato ufficiale, eccone il contenuto:

DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: BASILE PAOLO (all’epoca dei fatti Amministratore Delegato e legale rapprese ntante della Società Varese Calcio Srl), SOCIETÀ VARESE CALCIO SRL – (nota n. 12514/1208pf17-18/GP/AA/mg del 29/05/2018).

Il Deferimento Con atto notificato il 29 maggio 2018, la Procura Federale ha deferito dinanzi a questo Tribunale:

– il Sig. Basile Paolo, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresen tante della Società Varese Calcio Srl, per rispondere della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del CGS, in relazione all’art. 94 ter, comma 11, delle NOIF e all’art. 8, commi 9 e 10, del CGS, per non aver pagato ai calciatori, Signori Francesco Gazo, Francesco Luoni , Simone Pietro Moretti e Francesco Viscomi, le somme accertate dalla Commissione Accor di Economici della LND rispettivamente con decisioni pubblicate con C.U n. 214 del 20.2.20 18, vertenze prot. CAE nn. 79, 80, 100 e 101, nel termine di trenta giorni dalla comunicazio ne delle dette pronunce;

– la Società Varese Calcio Srl, per rispondere a titolo di responsabilità diretta , ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dal proprio legale rappresentante come sopra descritto. La Procura ha avviato l’azione disciplinare all’esi to di apposita segnalazione da parte della Dipartimento interregionale LND, pervenuto alla Pro cura in data 28.3.2018. Il dibattimento All’udienza del 12 luglio 2018 é comparso il rappre sentante della Procura Federale Avv. Alessandro Pietrangeli che si è riportato integralm ente all’atto di deferimento e ha formulato le seguenti richieste sanzionatorie:

– per Basile Paolo, inibizione di mesi 9 (nove);

– per la Società Varese Calcio Srl, penalizzazione di punti 4 (quattro) in classifica, da scontarsi nella s.s. 2018/19, oltre all’ammenda di € 1.800,00 (€ milleottocento/00). Nessuno è comparso per i deferiti.

I motivi della decisione.
I fatti contestati dalla Procura federale hanno tro vato congruente riscontro nella documentazione versata in atti. Il Sig. Basile, nella declinata qualità, non ha cor risposto ai predetti calciatori, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione delle rispettive pronunce, le somme accertate dalla Commissione Accordi Economici della LND con decisioni pubblicate con C.U. n. 214 del 20.2.2018, vertenze nn. 79, 80, 100 e 101, pari rispettivamente ad euro € 3.833,00 in favore del calciatore Gazo, nel termine di trenta giorni a l’uopo previsto, € 4.000,00 in favore del calciatore Luoni, € 3.985,71 in favore del calciatore Moretti e € 2.500,00 in favore del calciatore Viscomi. La condotta, a prescindere da ogni eventuale, succe ssivo ma comunque tardivo adempimento, integra la violazione dell’art.1 bis, comma 1, del CGS in relazione l’art. 94 ter, comma 11, delle NOIF e all’art. 8, commi 9 e 10, de l CGS. Federazione Italiana Giuoco Calcio – Tribunale Federale Nazionale – Sez. Disciplinare SS 2018/2019 9 Alla responsabilità del Sig. Basile consegue quella della Società, stante il rapporto di immedesimazione organica. Sanzioni congrue sono da considerarsi quelle di cui al dispositivo. Il dispositivo Pertanto il Tribunale Disciplinare Nazionale, Sezio ne Disciplinare, riconosciuta la sussistenza della violazione contestata, infligge le seguenti s anzioni: – per Basile Paolo, la sanzione dell’inibizione di mesi 9 (nove); – per la Società Varese Calcio Srl, la sanzione del la penalizzazione di punti 4 (quattro) in classifica, da scontarsi nella s.s. 2018/19, oltre all’ammenda di € 2.500,00 (€ duemilacinquecento/00

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